Il 9 febbraio 2017 è stata pubblicata la circolare Inail n. 7/2017 contenente le prime istruzioni applicative per l’effettuazione dell’accesso, da parte degli aventi diritto, al Fondo istituito dalla Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 278.

Il Fondo ha lo scopo di coprire le spese relative al risarcimento del danno patrimoniali e non patrimoniale, giudizialmente accertato, dovuto agli eredi delle vittimi di amianto per attività svolte nei porti italiani.

Con il Decreto ministeriale 27 ottobre 2106, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2017, erano state individuate le procedure e le modalità riguardanti l’erogazione delle prestazioni del Fondo.

Attraverso la circolare Inail n. 7/2017 sono state chiarite le prime istruzioni applicative che si riassumono, nei loro punti cardine, di seguito:

a) Per quanto attiene agli aventi diritto alla prestazione del Fondo, viene chiarito che sono destinatari del Fondo gli eredi (art. 536 c.c. e ss.) del soggetto deceduto per patologie absesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257.

b) Per operazioni portuali vanno intese, secondo l’art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolto nell’ambito portuale. Per quanto attiene, inoltre, ai servizi portuali, la stessa norma li definisce come quelli relativi a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali.

c) Non risulta necessario che il de cuius sia stato sottoposto all’obbligo assicurativo presso l’Inail.

d) La prestazione economica erogata dal Fondo ha natura risarcitoria e viene elargita nell’ammontare giudizialmente accertato dalla sentenza esecutiva che individua anche il debitore e che deve essere allegata alle istanze di risarcimento.

e) Risultano piuttosto stringenti gli oneri temporali da rispettare per gli aventi diritto nella presentazione delle istanze (per gli anni 2017 e 2018 le domande devono essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio, rispettivamente dell’anno 2017 o dell’anno 2018, con riferimento alle sentenze depositate nel corso dell’anno precedente; per l’anno 2016, invece, entro e non oltre il 18 marzo 2017 con riferimento alle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015).

f) Accolta l’istanza presentata dagli aventi diritto, l’Inail comunica al soggetto debitore l’ammontare delle risorse erogabili.

Ulteriori disposizioni più specifiche sono previste per la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli anni 2016, 2017 e 2018, per la ripetizione delle obbligazioni già eseguite dal debitore e per gli oneri informativi da parte degli aventi diritto rispetto all’Inail.