Entra in vigore oggi, 6 aprile 2017, il Regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, disciplinato dal Dpr n.31 del 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2017 (Serie Generale n. 68). 

Attraverso tale intervento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono introdotte delle modifiche alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, con contestuale abrogazione del Dpr 139/2010.
La ratio dell’intervento è quella di semplificare le complesse procedure amministrative finora previste anche per quelle opere che presentino un impatto ridotto o nullo sul paesaggio.

Per tali ragioni il decreto individua espressamente sia le opere che, pur se presenti in aree vincolate, devono considerarsi escluse dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica, che le opere o gli interventi di lieve entità che saranno soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.

L’art. 2 del DPR, infatti, titolato “Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”, rinvia espressamente all’Allegato A e all’art. 4 per l’individuazione dei 31 interventi che sono da considerarsi liberi da qualsiasi procedimento autorizzatorio e che, a titolo esemplificativo, riguardano:

opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici (…); interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche (…); installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici (…); installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00 (…); opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti (…); interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli (…); sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private (…); realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri; installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato; installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche (…); sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e 15 collocazione(…), etc.

L’art. 3 del DPR 31/20017 rinvia espressamente all’ Allegato B per l’individuazione specifica dei 42 interventi, consideranti di lieve entità sul paesaggio (come, ad esempio, interventi antisismici e di miglioramento energetico che comportino innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio, incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria o interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione) sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

Tale procedimento si realizza con la presentazione dell’istanza da parte del richiedente all’amministrazione interessata e si conclude, espressamente, con l’adozione di un provvedimento da parte della P.A. entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, che viene comunicato immediatamente al richiedente (art. 10).

Laddove l’intervento per il quale si richiede l’autorizzazione paesaggistica semplificata ricada nel regimo libero o in quello ordinario, sarà cura della P.A. avvertire il richiedente e, nel caso, procedere all’integrazione documentale.

Insieme all’elenco dei 42 interventi dell’Allegato B, il Dpr riporta sia un facsimile di istanza per l’autorizzazione semplificata (Allegato C) che un facsimile di relazione paesaggistica semplificata (a cura di un tecnico abilitato) da presentare insieme all’istanza.

Il nuovo Regolamento si considera da oggi in vigore in tutte le Regioni a statuto ordinario. Per le Regioni a statuto speciale sono previsti 180 giorni di tempo per l’adeguamento sebbene le norme sugli interventi liberi si applichino comunque da subito in tutto il territorio nazionale.