Attualmente in fase di approvazione, la proposta di legge nazionale C.3139-B contente le Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, è stata trasmessa in seconda lettura al Senato il primo febbraio 2017.  Sebbene l’introduzione, nel nostro ordinamento, di una legge nazionale che riconosca nel cyberbullismo un fenomeno ormai tanto consolidato da dover trovare una regolazione stringente, sembrerebbe che per il semplice “bullismo” sarà necessario attendere più a lungo prima di un riconoscimento formale. La parola “bullismo”, infatti, è stata soppressa in fase di seconda lettura e parrebbe che la legge ora al Senato si riferisca esclusivamente al cyberbullismo, da intendersi:

<<qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.>>

A differenza delle scelte nazionali, la Regione Lazio è intervenuta per prima nel dotarsi di una legge regionale per il contrasto non solo del cyberbullismo ma soprattutto del bullismo. Recentemente, inoltre, con la legge regionale 7 febbraio 2017 n. 1, la Regione Lombardia ha seguito lo stesso esempio.

La legge regionale lombarda, infatti, dichiaratamente tesa alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le loro manifestazioni, ha introdotto la possibilità per i cd. soggetti beneficiari, indicati puntualmente nel testo della legge (Comuni, istituzioni scolastiche e formative, aziende del sistema sociosanitario, etc.) di poter accedere a forme di finanziamento erogate direttamente dalla Regione.
Tali forme di finanziamento sono erogate a favore di tutte quelle iniziative, elencate al secondo comma dell’art. 2 della legge, tese alla promozione e sensibilizzazione di argomenti afferenti al bullismo e alle tecniche sociali e culturali in grado di contrastarlo. Interessante, risulta, la possibilità per i soggetti beneficiari di richiedere finanziamenti anche per l’attivazione di programmi di sostegno a favore di minori vittime di atti di bullismo o cyberbullismo, come descritto dalla lettera d) del secondo comma dell’art. 2.

Viene istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo con il compito essenziale di raccogliere informazioni su tali fenomeni e sulle iniziative di prevenzione e contrasto presenti sul territorio. Il controllo sulla Giunta viene esercitato dal Consiglio regionale attraverso la relazione annuale sugli interventi realizzati e sui risultati concreti ottenuti.

Dalle prime analisi sul testo si evince che la risposta regionale al bullismo non è di tipo sanzionatoria, bensì di carattere propositivo: le iniziative che saranno finanziate a favore della lotta contro il bullismo, infatti, dovranno essere protese verso la sensibilizzazione, educazione e condivisione di valori in grado di modificare alla radice l’erronea accettazione sociale del bullismo e del cyberbullismo.